“ESCLUSIVA”, IL SIGNIFICATO IN AMBITO IMMOBILIARE
Con il termine “esclusiva” o “incarico in esclusiva” si definisce l’accordo scritto tra il proprietario di un’abitazione e l’agente immobiliare, nel quale vengono delegate a quest’ultimo tutte le attività finalizzate alla vendita dell’immobile stesso.
“INCARICO IN ESCLUSIVA”, QUALI SONO I TERMINI ESSENZIALI?
DATI DEL PROPRIETARIO O DEI PROPRIETARI
Dalle comproprietà più semplici -marito e moglie- fino ai casi più complessi -eredità allargate oltre la stretta cerchia familiare- l’incarico dev’essere sottoscritto da tutte le persone che detengono anche solo una piccola quota di proprietà.
DATI DELL’AGENZIA IMMOBILIARE
L’incarico dev’essere sottoscritto dal titolare dell’agenzia a cui viene affidato, con l’impegno ad accettarne obblighi, diritti e doveri ivi contenuti.
DATI DELL’IMMOBILE
E’ necessario identificare a priori l’immobile oggetto di vendita, non solo con una semplice descrizione dello stesso, ma con riferimenti catastali univoci; è altamente consigliabile mettere per iscritto l’attuale situazione ipotecaria, l’efficienza energetica, l’eventuale rendiconto a livello condominiale.
PREZZO DI VENDITA
La cifra che verrà pubblicizzata, il “valore” concordato tra proprietario e agente come il più probabile di mercato (SCOPRI IL METODO DI VALUTAZIONE CHE ABBIAMO IDEATO); il prezzo indicato nell’incarico è quel valore per il quale, dovesse arrivare un’offerta di pari importo, il proprietario si obbliga a vendere l’abitazione.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico non è “per sempre”… l’incarico ha una tempistica predefinita, tale da permettere all’agenzia di programmare tutte le attività, pubblicitarie e non, per individuare l’acquirente giusto.
PROVVIGIONE
Come ogni contratto che si rispetti, anche questo definisce a priori il compenso spettante all’agente nel caso di positiva conclusione del mandato; nel caso specifico dell’incarico in esclusiva CasaLab, ci impegniamo fin da subito a rinunciare a qualsiasi rimborso spese (dovuto per Legge alle agenzie immobiliari, vedi art. 1756 del Codice civile) se non riusciamo a trovare l’acquirente entro i termini di tempo stabiliti.